Tirocini formativi
Che cos’è
L’Accordo Stato – Regioni del 22 gennaio 2015 ha istituito i tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti:
- sono attivabili solo a seguito di specifico progetto personalizzato;
- sono esclusi dai limiti riferiti al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa;
- comportano la corresponsione di una indennità configurata come mero sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
Cosa offre
Il tirocinio viene avviato tramite la stipula della convenzione tra Agenzia per l’Impiego, l’Azienda”, il soggetto ospitante e il cittadino destinatario sulla base dello specifico progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale in collaborazione con il soggetto ospitante. Il Servizio sociale provvederà alla stesura del progetto individuale, attivando, se necessario, anche altre professionalità.
Gli abbinamenti tra aziende ospitanti e tirocinanti saranno effettuati di concerto tra servizio sociale aziendale e Aziende ospitanti. L’attività di tirocinio viene avviata dall’azienda ospitante entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di inserimento nell’elenco delle aziende accreditate a svolgere tirocini.
La convenzione di tirocinio non costituisce motivo per la instaurazione di rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, pertanto al termine del progetto e del periodo indicato nella convenzione, il rapporto tra il soggetto ospitante ed i soggetti beneficiari si conclude automaticamente.
Il tirocinio ha una durata media da sei a dodici mesi.
Il monte orario settimanale varia da un minimo di 20 a un massimo di 25 ore settimanali.
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