Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

(Assegno di inclusione  e supporto per la formazione e il lavoro)

Che cos’è
Le nuove misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previste nel c.d. Decreto Lavoro, convertito nella legge n. 85 del 3 luglio 2023, coinvolgono direttamente i Comuni/ATS. Entreranno in vigore il 1 gennaio 2024 ma si prevede una disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 per i nuclei più fragili (che hanno al loro interno over 60, disabili, minori) compresi i soggetti non attivabili al lavoro presi in carico dai servizi sociali.

Cosa offre
In particolare si fa riferimento al Supporto per la formazione e il lavoro, che parte da settembre 2023 ed è destinato alle persone in cerca di lavoro e all’Assegno di inclusione, che parte dal primo gennaio 2024 ed è destinato alle famiglie più fragili.
In entrambi i casi è prevista una condizionalità per l’erogazione del beneficio economico, con un maggiore coinvolgimento dei beneficiari che devono attivarsi, sottoscrivendo il Patto di attivazione digitale, attraverso la nuova Piattaforma digitale per
i beneficiari inserita nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL

A chi si rivolge
ASSEGNO DI INCLUSIONE – ADI (ARTT. 1-11)
• Decorrenza e definizione – art. 1
L’assegno di Inclusione è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2024 quale misura nazionale di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e di politica attiva.
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

• Beneficiari e durata – artt. 2 e 3
L’Assegno di inclusione è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti dei nuclei familiari con disabilità, o minorenni o con almeno 60 anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Le condizioni di svantaggio dovranno essere disciplinate nel decreto attuativo.
Il beneficio è riconosciuto per 18 mesi, rinnovabile, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Ulteriormente rinnovabile sempre previa sospensione di 1 mese. (art.3 comma 2)

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO – “SFL” (ART.12)
• Supporto per la formazione e il lavoro “SFL” – art. 12
Al fine di favorire l’attivazione al lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, a partire dal 1 settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività – PUC. Il SFL prevede un’indennità mensile di 350 corrisposta per l’intera durata dei progetti a cui partecipano i beneficiari e comunque per un periodo massimo di 12 mesi non rinnovabile.
• Beneficiari: persone tra i 18 e i 59 anni in condizioni di povertà assoluta con un ISEE massimo di 6000 euro.
Può essere riconosciuta anche ai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione se non calcolati nella scala di equivalenza e se decidono di partecipare ai percorsi di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività – PUC.
E’ incompatibile con il Reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni altro sostegno pubblico al reddito per disoccupazione.

Come si accede
La richiesta del beneficio viene presentata direttamente all’INPS in modalità telematica oppure presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti attraverso l’interoperabilità delle piattaforme e le informazioni rese disponibili dai Comuni informando il richiedente.

Importo dell’assegno.
• Beneficio economico – art 3
Viene erogato attraverso una Carta di Inclusione emessa da Poste.
Il beneficio è dato dalla somma di:

  • una componente di integrazione al reddito familiare fino ad
    una soglia di 6000 euro annui parametrato alla scala di
    equivalenza, ovvero di 7560 euro annui per nuclei interamente
    composti da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri
    componenti con disabilità grave o non autosufficienza.
  • una componente per il sostegno all’affitto fino ad un massimo
    di 3360 euro annui (1800 euro per nuclei interamente composti
    da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri componenti con
    disabilità grave o non autosufficienza).


Il beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.
Rispetto al RdC non viene sottratta la componente minori ed è prevista la cumulabilità con l’Assegno Unico universale. E’ altresì cumulabile con la pensione di invalidità.
E’ prevista la compatibilità con forme di impiego dipendente, lavoro autonomo o indennità per partecipazione a percorsi di politica attiva fino ad una remunerazione massima di 3000 euro lordi annui.

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